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Sull’inserimento di elementi economici nell’offerta tecnica


In tema di procedure di gara, il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, non preclude in assoluto la possibilità di inserimento di elementi economici all’interno dell’offerta tecnica, fintanto che non venga violato il principio di segretezza dell’offerta economica.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato, sezione VI, con la sentenza n. 5928 del 22 novembre, con la quale ha respinto il ricorso presentato dalla seconda classificata che lamentava la violazione del disciplinare di gara nella parte in cui vietava, a pena di esclusione, l’inserimento nell’offerta tecnica di elementi “in qualche modo riconducibili ad aspetti di offerta economica”.

Nel caso di specie, il capitolato speciale includeva tra gli aspetti qualitativi dell’offerta tecnica meritevoli di punteggio le proposte migliorative offerte per il contenimento dei costi di gestione della manutenzione programmata e periodica.

Secondo la ricorrente, l’offerta tecnica dell’aggiudicataria conteneva una commistione di elementi tecnici ed economici, in quanto indicava prezzi ipotetici del sistema di illuminazione indicato dalla stazione appaltante e di quello alternativo offerto dalla concorrente, al fine di dare un ordine di idee dei vantaggi economici in termini di risparmio energetico e contenimento dei costi.

Il Collegio ha rilevato come tanto il Codice dei contratti, quanto il regolamento attuativo e la giurisprudenza amministrativa prevedono la possibilità di inserimento nell’offerta tecnica di voci che presentino elementi di tipo quantitativo-economico dell’offerta.

I giudici amministrativi, dunque, in mancanza di una norma primaria o regolamentare che vieta in modo assoluto l’indicazione di elementi economici nell’offerta tecnica, hanno enunciato i seguenti principi:

a) la valutazione delle offerte tecniche deve precedere la valutazione delle offerte economiche;

b) le offerte economiche devono essere contenute in buste separate dagli altri elementi (documentazione e offerte tecniche) e debitamente sigillate:

c) la commissione non può aprire le buste delle offerte economiche prima di aver completato la valutazione delle offerte tecniche;

d) nell’offerta tecnica non deve essere inclusa né l’intera offerta economica, né elementi consistenti dell’offerta economica o elementi che comunque consentano di ricostruirla:

e) nell’offerta tecnica possono essere inclusi singoli elementi economici che siano resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché siano elementi economici che non fanno parte dell’offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell’offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica.

 


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