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Veneto, deliberazione n. 816 – Erogazione risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito all’erogazione delle risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa anno 2011, in relazione a quanto previsto dall’art. 40, comma 3 quinquies, del d.lgs. n. 165/2001, a norma del quale “gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa”.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione n. 816/2012 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 novembre, hanno chiarito che, per la verifica del rispetto del patto di stabilità, condizione cui la legge subordina la destinazione di risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa decentrata, occorre avere riguardo all’esercizio precedente, nonché all’esercizio in corso al momento della destinazione delle risorse.

 


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