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Lombardia, deliberazione n. 487 – Forme di finanziamento per estinzione di mutuo


Un Sindaco ha richiesto chiarimenti in merito alla possibilità di finanziare l’estinzione anticipata di un mutuo ricorrendo, rispettivamente, ai proventi derivanti da uno standard qualitativo urbanistico per la parte capitale, all’avanzo di amministrazione accertato e disponibile per la parte concernente la penale per l’estinzione anticipata.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 487/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 novembre hanno chiarito che l’amministrazione, nell’ambito delle operazioni in conto capitale, ben potrà individuare l’indiretta fonte del finanziamento dell’estinzione in un provento specifico, specie in sede di bilancio di previsione, fermo restando che in sede gestionale non ci sarà alcun vincolo diretto tra l’una fonte e l’altra spesa né in termini di competenza, né tanto meno di cassa, rilevando soltanto l’equilibrio complessivo della gestione corrente e, correlativamente, quella in conto capitale ai sensi del combinato disposto degli artt. 162 e 199 Tuel.


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