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Emilia, deliberazione n. 477 – Azienda speciale per la gestione delle farmacie


Un Sindaco ha richiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’art. 6 del d.l. 78/2010, in particolare sulla possibilità di annoverare l’azienda speciale per la gestione delle farmacie tra gli enti nominativamente esclusi dai vincoli di onorificità degli incarichi di amministrazione.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione n. 477/2012 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 novembre, hanno chiarito che le aziende speciali che gestiscono farmacie, così come quelle che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali, non sono soggette, tra l’altro, alle limitazioni previste per le “voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori” che invece si applicano per la generalità delle aziende speciali e delle istituzioni, così come previsto dall’ultimo periodo del comma 5-bis dell’articolo 114 del Tuel.

 


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