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Veneto, deliberazione n. 716 – Determinazione canone dei beni pubblici


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alle modalità di determinazione del canone dei beni demaniali e patrimoniali dell’ente locale, affidati in gestione alle associazioni di interesse collettivo nei campi della cultura, dello sport e del sociale (come ad esempio, palestre, campi sportivi, edifici).

In particolare l’Ente ha chiesto se sia legittima la scelta di disporre di un bene pubblico ad un canone di importo inferiore a quello corrispondente al suo valore di mercato, in considerazione delle finalità sociali, senza scopo di lucro, delle associazioni di interesse collettivo alle quali l’ente affiderebbe la gestione dei beni pubblici.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione n. 389/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 novembre hanno chiarito che la “deroga alla regola della determinazione di canoni dei beni pubblici secondo logiche di mercato, appare giustificata solo dall’assenza di scopo di lucro dell’attività concretamente svolta dal soggetto destinatario di tali beni”.

I magistrati hanno chiarito che il comune dovrà, ai fini di una corretta gestione del bene pubblico, non solo accertare in concreto l’assenza di scopo di lucro dell’associazione di interesse collettivo, ma anche effettuare “un’attenta ponderazione comparativa tra gli interessi pubblici in gioco, rimessa esclusivamente alla sfera discrezionale dell’ente, in cui però deve tenersi nella massima considerazione l’interesse alla conservazione ed alla corretta gestione del patrimonio pubblico, in ragione della tutela costituzionale di cui questo gode (art. 119, comma 6, Cost.)”.

 


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