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Regime delle ferie non godute dopo la Spending review


Il dipartimento della Funzione Pubblica, con il recente parere prot. 40033 del 8 ottobre pubblicato sul sito il 28 novembre scorso, ha risposto a un quesito relativo alla possibilità di ritenere escluse dall’ambito di applicazione del divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie, permessi e riposi non fruiti, le ipotesi in cui la mancata fruizione si sia determinata in occasione di cessazioni del servizio conseguenti a periodi di malattia ovvero a dispensa dal servizio per inidoneità assoluta e permanente.

In particolare, il quesito presentato ha riguardato la richiesta di chiarimenti circa l’applicazione a regime dell’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, convertito in l. n. 135 del 2012, il quale ha stabilito l’obbligatorietà della fruizione di ferie, riposi e permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, prevedendo che tali giornate “.. non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi” e configurando, pertanto, un divieto di carattere generale.

La Funzione pubblica, in linea con i principi di derivazione comunitaria e la giurisprudenza in materia, ha precisato che, a regime, nel divieto posto dal comma 8 dell’art. 5 del citato d.l. n. 95 del 2012 non devono rientrare i casi di cessazione dal servizio in cui l’impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità.

La monetizzazione delle ferie in questi residui casi potrà essere disposta solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente e contrattualmente previste e nel rispetto delle previsioni in materia di riporto.


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