Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Lombardia, deliberazione n. 485 – Costituzione Fondazione di partecipazione e limiti d.l. 95/2012


Un Sindaco ha richiesto chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell’art. 9, comma 6, del d.l. 95/2012, recante limitazioni alla costituzione di società e organismi pubblici non societari, in particolare sulla possibilità di costituire una “Fondazione di partecipazione” per la gestione unitaria di due compendi immobiliari.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 485/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 novembre hanno chiarito che l’ampia latitudine operativa dell’art. 9, comma 6, del d.l. 95/2012, nel quadro dell’opzione legislativa favorevole alla reinternalizzazione dei servizi, non può che comprendere, fra gli “enti, agenzie e organismi”, anche le fondazioni di partecipazione e, in genere, gli altri organismi strumentali creati dall’ente locale per la gestione di funzioni fondamentali e amministrative (salvo, per le società, il rinvio, contenuto nel comma 7, alle apposite regole di razionalizzazione previste dal legislatore).

La Corte, pertanto, ha sostenuto che in base al citato articolo 9, comma 6 del decreto sulla spending review sarebbe vietato all’ente la possibilità di istituire una fondazione di partecipazione.

 


Richiedi informazioni