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Emilia, deliberazione n. 470 – Spesa per prestazioni di lavoro accessorio


Un sindaco ha chiesto chiarimenti in merito ai limiti di spesa per i rapporti di lavoro flessibile, introdotti dall’articolo 9, comma 28 del d.l. n. 78/2010, in particolare sulla possibilità di ricorrere al lavoro accessorio ex articolo 70, comma 1, lett. d), d.lgs. 276/2003, pur non avendo sostenuto alcuna spesa per le stesse finalità nel 2009.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione n. 470/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 novembre, hanno chiarito che il criterio principale da utilizzare per il calcolo del limite del 50%, consiste nell’applicare tale limite percentuale alla spesa complessiva sostenuta nel 2009, tenendo conto che la base di calcolo su cui applicare la riduzione è quella composta da una o più delle fattispecie contrattuali indicate nel primo e secondo periodo dell’articolo 9, comma 28 del d.l. 78/2010.

Qualora tale criterio sia inutilizzabile, l’ente dovrà applicare quello residuale previsto nell’ultimo periodo di tale disposizione che stabilisce che qualora nell’anno di riferimento (2009) l’amministrazione non abbia sostenuto spese “per le finalità previste dalla norma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009”.

In assenza di impegno di risorse anche nel triennio 2007-2009, l’ente potrà comunque ricorrere a rapporti di lavoro temporaneo e l’esercizio finanziario nel quale la relativa spesa verrà impegnata costituirà il riferimento storico sul quale computare la spesa nell’esercizio successivo.

 


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