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Dichiarazione requisiti di moralità dell’impresa ausiliaria


Il concorrente che intende utilizzare lo strumento dell’avvalimento deve sottostare alle regole di cui all’articolo 49 del codice dei contratti pubblici, nel novero delle quali rientra la prescrizione di cui alla lettera c), che impone l’allegazione di “una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38”.

Questo è quanto ha affermato il Consiglio di stato, con la sentenza n. 5780 del 15 novembre 2012, con la quale ha ritenuto legittima l’esclusione dalla gara dell’aggiudicataria per la mancata presentazione delle dichiarazioni ex art. 38, comma 1, lettera c), del codice dei contratti pubblici con riguardo a tutti gli amministratori e i direttori tecnici della società ausiliaria.

Nel caso di specie, l’impresa ausiliaria aveva reso la dichiarazione sui requisiti di moralità con riferimento ad un solo socio, senza estendere la portata dell’attestazione all’altro socio, di cui neppure si faceva menzione.

Il Collegio, richiamando l’indirizzo interpretativo secondo cui l’art. 49, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici sancisce, sul piano dell’accertamento dei requisiti di ordine generale, una totale equiparazione tra gli operatori economici offerenti e gli operatori economici in rapporto di avvalimento, ha affermato l’indefettibilità, ai fini della partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, della dichiarazione sulla insussistenza di pregiudizi di ordine morale, con conseguente necessità dell’esclusione del concorrente che non abbia adempiuto o abbia adempiuto in maniera incompleta in tal senso.

 


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