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Illegittima l’esclusione in presenza di clausole ambigue o equivoche


In presenza di clausole ambigue o, comunque, non univoche della lex specialis della gara – delle quali non può che essere responsabile la stessa Amministrazione che ha redatto i provvedimenti regolatori della gara – è illegittima, per inosservanza dei principi di ragionevolezza ed imparzialità, l’esclusione dell’impresa concorrente che abbia fatto affidamento su un’interpretazione non illogica della disciplina dettata.

Questo il principio affermato dal Tar Sardegna, sezione I, con la sentenza n. 914 del 6 novembre 2012 secondo cui, in presenza di indicazioni contenute nel disciplinare (mal formulate e mal inserite nel contesto dello stesso) tali da indurre in errore anche un operatore diligente, la stazione appaltante può (deve) fare ricorso alla richiesta di integrazione documentale di cui all’art. 46 del d.lgs 163/2006, al fine di sanare dichiarazioni non già del tutto mancanti ma, piuttosto, incomplete e, quindi suscettibili di essere completate.

Secondo i giudici amministrativi, infatti la regolarizzazione della documentazione incompleta od erronea deve trovare ingresso quando si tratta di porre rimedio a incertezze o equivoci generati dalla ambiguità delle clausole del bando e della lettera di invito o comunque presenti nella normativa applicabile alla concreta fattispecie.

 


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