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Necessità di indicare i costi relativi alla sicurezza nell’offerta economica


La mancata indicazione degli oneri per la sicurezza da rischio specifico determina l’esclusione dalla gara, ancorché la lex specialis non li abbia espressamente previsti e richiesti o espressamente sanzionato con l’esclusione la loro mancata indicazione.

Questo quanto affermato dal Tar, con l’ordinanza n. 585 dell’8 novembre 2012.

Nell’ordinanza in commento, il Tar evidenzia l’obbligo per le partecipanti all’atto della formulazione dell’offerta, di indicare gli oneri economici, non soggetti a ribasso, che si stima di dover sostenere per adempiere agli obblighi di sicurezza sul lavoro, al fine di consentire alla stazione appaltante di valutare la congruità e l’attendibilità dell’importo con le reali esigenze richieste per la sicurezza.

L’omissione di tali prescrizioni, previste dagli articoli 86 e 87, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e dall’articolo 26, comma 6, del D.Lgs. 81/2008, rende l’offerta incompleta e come tale, già di per se, suscettibile di esclusione, a prescindere che tale sanzione sia prevista nella disciplina speciale di gara.


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