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Lombardia, deliberazione n. 451 – Quote cessazioni non utilizzate e turn over


Un comune ha posto due quesiti alla Corte dei conti, chiedendo in particolare se, ai fini del rispetto dei limiti alle assunzioni previste dall’articolo 76, comma 7, d.l. 112/2008, sia “possibile cumulare la spesa di una cessazione avvenuta nel 2011 e di una cessazione avvenuta nel 2012”. Inoltre l’Ente ha chiesto  come sia conciliabile la norma che prevede “la possibilità di assumere rispettando il limite del 40%” con quella che prevede l’obbligo di ridurre progressivamente la spesa di personale.

Per quanto riguarda il primo quesito, i magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 451/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 novembre, hanno ribadito l’orientamento secondo il quale l’ente locale può “utilizzare negli anni successivi le quote di turn over non utilizzate negli anni precedenti”.

Relativamente al secondo quesito, la Corte dei Conti della Lombardia ha precisato che il nuovo comma 557 della Legge 296/2006, pone un obiettivo di carattere generale (“la riduzione della spesa di personale”), all’interno del quale l’ente locale, in forza della propria autonomia organizzativa, potrà assumere le decisioni più appropriate nel rispetto della disciplina prevsita dall’articolo 76, comma 7 del d.l. 112/2008.


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