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Lombardia, deliberazione n. 450 – Stato di profugo e riconoscimento progressione carriera


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di accordare ad un dipendente, data la sua qualità di “profugo”, i benefici previsti dall’articolo 1 della legge 336/1970, il quale prevede la possibilità di “chiedere una sola volta nella carriera di appartenenza la valutazione di due anni o, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia, in internamento, per ricovero in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti o in prigionia di guerra o in internamento, ai fini dell’attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.”

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 450/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 novembre, hanno confermato che l’articolo 9 comma 1 del d.l. 78/2010 cristallizzando la retribuzione del singolo dipendente a quella del 2010, non permette di effettuare progressioni orizzontali nel triennio 2011-2013.

Pertanto, gli effetti di eventuali procedure avviate ex articolo 1, legge 336/1970 dal Comune non potranno che avere effetti esclusivamente giuridici fino al 31/12/2013.


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