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Sicilia, deliberazione n. 67 – Contributi in favore delle associazioni locali


Un sindaco ha chiesto un parere in ordine alla possibilità di erogare contributi in favore delle associazioni locali per finanziare iniziative culturali, sociali, sportive, visto che i predetti organismi svolgono attività di valorizzazione del territorio e del contesto socio culturale con risparmio di costi.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione n. 67/2012 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 novembre hanno chiarito che il concetto di sponsorizzazione attiene a qualsiasi spesa di pubblicità realizzata in forma indiretta alla propria immagine, mentre non risultano coinvolte nel predetto divieto le forme di sostegno economico che trovano esplicazione nella attribuzioni istituzionali del comune.

Secondo i magistrati, esulano dal concetto di “sponsorizzazioni” (vietato dal comma 9 dell’articolo 6 del d.l. 78/2010) le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative, anche culturali, che sono di diretto sostegno di finalità sociali o comunque istituzionali e che rappresentano, in via sussidiaria, una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell’Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività.

 


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