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Puglia, deliberazione n. 29 – Divieto aumenti di capitale società partecipate


Un comune ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 6, comma 19 del d.l. 78/2010, che, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2447 del codice civile, vieta alle p.a. di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato perdite di esercizio per tre esercizi consecutivi.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione n. 29/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 26 ottobre, hanno chiarito che la norma ha imposto “l’abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi di società pubbliche partecipate alla pubblica amministrazione che versano in situazioni di irrimediabile dissesto, ovvero l’ammissibilità d’interventi tampone con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto”.

Secondo la Corte dei Conti, la clausola di riserva che consente, in caso di perdita di oltre un terzo del capitale con conseguente riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale, il rinvio all’articolo 2447 del c.c., va intesa, dunque, in modo formale. E’ necessario, quindi, seguire pedissequamente la procedura prevista, intervenendo sul capitale sociale senza potere, per esempio, ripianare le perdite mediante versamenti spontanei dei soci, onde evitare il ricorso a schemi procedimentali elusivi dello stesso divieto ivi contenuto.

La possibilità di cui all’articolo 6, comma 19, di effettuare, in deroga al divieto, trasferimenti di risorse finanziarie (pubbliche), di qualunque natura alle società in perdita da almeno tre esercizi, è ammessa solo qualora siano previsti dal contratto di servizio che cristallizza valutazioni effettuate a monte attraverso un ponderato e motivato atto di programmazione, che tenga conto di particolari condizioni (quali ad es. quelle di non remuneratività anche parziale del servizio, o dei costi di gestione che in una prima fase possono essere fisiologicamente superiori ai ricavi).

 


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