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Friuli Venezia Giulia, deliberazione n. 90 – Progressioni orizzontali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla compatibilità della normativa introdotta dalle disposizioni di cui all’articolo 9, commi 2-bis e 21, del d.l. 78/2010, con il riconoscimento di progressioni economiche orizzontali finanziate sul fondo 2010 e decorrenti dal 1° gennaio 2010 in presenza di accordi decentrati definiti e sottoscritti entro il 31 dicembre 2010.

I magistrati contabili del Friuli Venezia Giulia, con la deliberazione n. 90/2012, pubblicata sul sito della sezione di controllo il 21 ottobre, hanno chiarito che “ anche per gli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia valgono le misure volte al contenimento della dinamica retributiva del personale dipendente previste dalla manovra di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 contenute nei sopra indicati commi dell’articolo 9 del d.l. 78/2010”.

Secondo i magistrati contabili, la sola destinazione delle risorse del fondo, che pure costituisce presupposto necessario per il successivo riconoscimento dell’avanzamento al dipendente, è requisito non sufficiente, da solo, a giustificare il riconoscimento della progressione con effetti economici alla luce delle disposizioni nel frattempo emanate dal legislatore della manovra di finanza pubblica del 2010.

 


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