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Friuli Venezia Giulia, deliberazione n. 89 – Spese personale e progressioni orizzontali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito ai criteri di attribuzione delle progressioni economiche verticali, nonché sulla portata del blocco disposto dall’articolo 9, commi 2-bis e 21, del d.l. 78/2010.

In particolare, l’ente ha chiesto se possa ritenersi compatibile con la normativa richiamata il perfezionamento di progressioni orizzontali disposte – a soli fini giuridici (?) – all’esito di una procedura negoziata da recepirsi con delibera, con decorrenza retroattiva al 1 gennaio 2010, e con effetti economici che scatteranno per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 alla fine del blocco vigente delle progressioni orizzontali 2011/2013, ovvero con decorrenza dal 1 gennaio 2014.

I magistrati contabili del Friuli Venezia Giulia, con la deliberazione n. 90/2012, pubblicata sul sito della sezione di controllo il 21 ottobre, hanno affermato che modalità concrete che realizzino effetti retributivi incrementativi, nel triennio 2011/2013, a titolo di progressioni di carriera comunque denominate, che determinino effetti finanziari sui bilanci degli Enti in mancanza di puntuali accordi (da stipularsi in sede di contrattazione decentrata in epoca anteriore al periodo di riferimento dell’accordo medesimo e non “a sanatoria”) determinerebbero, allo stato attuale della legislazione e salvo nuovi e diversi interventi normativi, una disapplicazione del divieto di progressione economica disposto dal comma 21 del citato articolo 9 e, pertanto, illegittima.

 


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