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Friuli Venezia Giulia, deliberazione n. 106 – Limiti di spesa per attività di formazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 6, comma 13, del d.l. 78/2010, in particolare sulla possibilità di escludere, dai vincoli in materia di formazione, le spese sostenute per attività di formazione obbligatoria ai sensi di specifiche previsioni normative [quali la formazione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro (corsi antincendio e primo soccorso ed attività di formazione prevista dagli accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011), trattamento dati personali (d.lgs. 196/2003), ovvero la formazione relativa alla sicurezza alimentare prevista dal d.lgs. 193/2007].

I magistrati contabili del Friuli Venezia Giulia, con la deliberazione n. 106/2012 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 ottobre, hanno ricordato che l’obbligo di riduzione in parola non è riferito a singole voci di spesa, ma a tutte le spese riconducibili ad attività esclusivamente di formazione, tra le quali rientrano anche quelle obbligatorie per legge, rispetto alle quali è corretto affermare che l’ente locale non ha poteri discrezionali in ordine alla decisione di autorizzare o meno l’intervento formativo.

Secondo i magistrati, dunque, l’ente dovrà procedere ad una programmazione delle attività formative in osservanza del vincolo di spesa posto dal comma 13 dell’articolo 6 del d.l. 78/2010, seguendo un criterio di priorità nella destinazione delle risorse disponibili (pari al 50% della spesa effettuata nell’anno 2009 per attività di formazione) che privilegi la spesa destinata a realizzare attività di formazione e addestramento del personale previste da specifiche disposizioni di legge e non più differibili a successivi esercizi finanziari.

In via residuale, allorché risultino ancora disponibili risorse da destinarsi a altre attività e fatto sempre salvo il limite complessivo di spesa normativamente posto, l’ente potrà programmare ulteriori iniziative di formazione che, pur rivestendo carattere di obbligatorietà nel senso sopra chiarito, possono essere modulate nel corso di più esercizi finanziari, ovvero, in ultimo, che rientrino tra le iniziative di formazione rimesse alla discrezionalità dell’ente.

 


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