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Liguria, deliberazione n. 97 – Divieto di monetizzare le ferie maturate e non godute


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione del comma 8 dell’articolo 5 del d.l. 95/2012, in particolare, sulla possibilità di corrispondere trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute al personale della scuola assunto a tempo determinato, secondo quanto espressamente disposto dalla Circolare n. 8/2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In tale atto, il Ministero ha chiarito che, relativamente alle ferie annuali e con riferimento ai contratti a tempo determinato di durata inferiore all’anno, è sempre ammissibile la monetizzazione delle ferie.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione n. 97/2012, pubblicata sul sito della sezione di controllo il 19 ottobre, hanno chiarito che l’articolo 5, comma 8 del d.l. 95/2012 è chiaro e tassativo nella sua enucleazione, disponendo che ferie e permessi “sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di  lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento  del limite di età”.

Secondo i magistrati contabili, conseguentemente, devono ritenersi abrogate, a decorrere dall’entrata in vigore d i tale decreto, tutte le disposizioni (come ad esempio quelle del d.lgs. 66/2003) che prevedevano la monetizzazione delle ferie non godute, così come sono da ritenersi abrogate tutte le previsioni similari inserite nei Contratti Collettivi. In tal senso, si esprime anche la Funzione pubblica con circolare n. 12 del 6 agosto 2012, che specifica come la norma non ha efficacia retroattiva.

Se questa è la disciplina generale, continuano i magistrati, non si può escludere a priori che la rigida applicazione del divieto di monetizzare le ferie, in presenza di particolari rapporti di lavoro e nel rispetto del diritto alle ferie costituzionalmente tutelato, possa determinare effetti contrari a quelli voluti dalla citata norma, con la conseguenza che, in talune circostanze, spetterà all’Amministrazione optare per la scelta che nel garantire il diritto in esame determini il minor esborso monetario.


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