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Campania, deliberazione n. 246 – Modalità di affidamento del servizio di brokeraggio


Un sindaco ha chiesto un parere in ordine alla possibilità di inquadrare il contratto di brokeraggio assicurativo tra gli incarichi di consulenza e, quindi, nei relativi limiti di spesa disposti dal d.l. 78/2010.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione n. 246/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 ottobre, dopo una ricostruzione sistematica dell’istituto del brokeraggio e della conseguente disciplina giuridica, hanno chiarito che l’ente locale è tenuto a effettuare un’attenta “valutazione sulla possibilità di non richiedere tali prestazioni ad un soggetto esterno all’amministrazione, trattandosi spesso di un’attività meno complessa rispetto a quella che precede la stipula del contratto e che in molti casi ben può essere adeguatamente svolta da dipendenti dell’Amministrazione, laddove essa disponga di adeguate professionalità interne dedicate alla gestione dei contratti e delle polizze. La gestione dei sinistri pertanto, potendo essere considerata attività istituzionale, ben potrebbe essere gestita direttamente dagli uffici dell’ente”.


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