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Piemonte, deliberazione n. 304 – Gestione associata della Segreteria comunale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di gestire il servizio di segreteria comunale in forma associata, trasferendo l’attività all’unione di cui fa parte.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione n. 304/2012, hanno ritenuto legittimo l’affidamento all’unione delle funzioni relative alla segreteria comunale, insieme a tutte le altre funzioni comprese nella fattispecie di cui alla lett. a) dell’articolo 14, comma 27, del d.l. 78/2010 (già funzione 01, prevista dal d.p.r. 194/1996, denominata “Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo”, di cui il servizio di “segreteria generale, personale e organizzazione” costituisce un’articolazione). Inoltre, la Corte ha chiarito che risulta in linea con tali disposizioni anche l’affidamento disgiunto del servizio di segreteria comunale rispetto alle altre funzioni comprese nella citata fattispecie di cui alla lett. a), purché non si determini una duplicazione delle singole funzioni individuali.

Secondo i magistrati, pertanto, spetta all’ente, valutare, nella propria autonomia decisionale, le modalità organizzative ottimali al fine di raggiungere gli obiettivi di maggior efficienza, razionalizzazione e risparmio che il legislatore ha inteso conseguire prevedendo l’esercizio associato di funzioni.

 

 


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