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Abruzzo, deliberazione n. 352 – Riassorbimento personale dell’Unione e vincoli di spesa


Un comune ha richiesto un parere in ordine alla possibilità di procedere alla reintegrazione in ruolo del personale di Polizia Locale (n. 4 dipendenti), precedentemente trasferito all’Unione, in deroga ai limiti sulla spesa di personale.

L’ente, non soggetto al patto, ha evidenziato che i comuni aderenti intenderebbero sciogliere l’unione e che lo statuto della stessa prevede espressamente che “il personale comandato, in caso di scioglimento dell’Unione, torna al Comune di appartenenza, quello di nuova assunzione segue la sorte dell’Unione”.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione n. 352/2012, hanno ricordato che nel caso di partecipazione di un comune ad un’unione per quanto riguarda le spese di personale, anche se queste sono sostenute dall’unione, queste devono essere riferite al singolo ente partecipante, in quanto l’unione persegue finalità istituzionali del comune.

Ciò comporta che ciascuno degli enti partecipanti deve considerare la quota di spesa di personale necessario a garantire il funzionamento del soggetto cui partecipa, anche se tale onere potrebbe essere compreso in una voce contabile di diversa natura (ad es. trasferimenti all’unione).

Gli enti che partecipano all’unione, sia sottoposti al patto di stabilità, che non soggetti, devono effettuare una verifica di carattere sostanziale, nel senso che ogni singolo ente deve valutare nell’ambito dei propri documenti di programmazione del fabbisogno di personale e in quelli gestionali non soltanto quelli di diretta emanazione di ogni singolo ente, ma altresì fare riferimento, ai fini del conteggio della spesa, delle quote a loro carico in conseguenza della partecipazione all’unione.

La Corte ha chiarito che chiarito che la ripresa in organico del personale, da parte dei comuni aderenti all’unione, sarà possibile ove ciascun ente abbia posti vacanti in dotazione organica nei ruoli e per le funzioni di competenza dei dipendenti coinvolti e sussista altresì la disponibilità di risorse economiche per sostenere gli oneri connessi al reinquadramento nel rispetto dei limiti di spesa del personale.

 


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