Un comune ha richiesto un parere in merito alla corretta interpretazione del vincolo previsto dall’articolo 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010.
In particolare, l’ente ha chiesto se l’incremento delle risorse destinate al fondo per il trattamento accessorio del personale, determinato da finanziamenti di derivazione comunitaria, possa derogare i limiti imposti dal citato articolo 9, comma 2-bis.
I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione n. 345/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 ottobre, hanno ritenuto che le risorse provenienti da finanziamenti esterni all’ente, di derivazione comunitaria e non destinati ad incrementare tutta la quota accessoria del personale, ma solo quella relativa a professionalità interne dotate di particolari competenze coinvolte in specifici progetti, sono da escludere dal tetto relativo alla contrattazione decentrata.