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Abruzzo, deliberazione n. 344 – “Doppio incarico” di posizione organizzativa


Un sindaco ha richiesto un parere in ordine alle posizioni organizzative a tempo parziale, disciplinato dall’articolo 4 del Ccnl. 22 gennaio 2004. In particolare, se il lavoratore, incaricato di P.O. nell’ente di appartenenza, ma non anche in quello di utilizzazione, possa continuare a percepire il medesimo importo annuale relativo alla retribuzione di posizione, in godimento nel periodo antecedente la stipula della convenzione.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione n. 344/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 ottobre, hanno chiarito che la più favorevole disciplina per il lavoratore incaricato di P.O., in materia di retribuzione di posizione e di risultato, con l’elevazione del valore massimo del primo compenso fino a € 16.000 e del secondo fino ad un massimo del 30%, nei casi di personale utilizzato a tempo parziale presso l’ente di appartenenza e nell’ambito di servizi in convenzione, trova applicazione solo in presenza di due incarichi diversi e distinti: l’uno attribuito dall’ente di appartenenza e l’altro presso il servizio in convenzione.

Diversamente, se il dipendente, titolare di posizione organizzativa presso l’ente di appartenenza, oltre a continuare a rendere la sua prestazione presso lo stesso, è, allo stesso tempo, utilizzato, solo parzialmente, nell’ambito del servizio in convenzione (senza il conferimento di una seconda posizione organizzativa), lo stesso può percepire i trattamenti accessori ordinariamente previsti per la generalità del personale non titolare di P.O. ivi compresi i compensi per lavoro straordinario, addetto al servizio in convenzione. Naturalmente, l’importo della retribuzione di posizione in godimento presso l’ente di appartenenza dovrà essere riproporzionato in relazione alla minore durata della prestazione lavorativa, dato che necessariamente parte del tempo di lavoro è dedicata al servizio dell’ente utilizzatore.

 


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