Un sindaco ha richiesto se sia possibile utilizzare la quota della spesa per assunzione di personale a tempo indeterminato corrispondente alle cessazioni dell’anno 2010 e non utilizzate nel 2011.
I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione n. 343/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 ottobre, hanno chiarito che l’espressione “nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno” deve essere interpretata come comprensiva di tutte le vacanze complessivamente verificatesi dall’entrata in vigore della norma non ancora coperte alla data di riferimento.