Commistione tra “requisiti speciali di partecipazione alle gare” ed “elementi di valutazione delle offerte”
La stazione appaltante, nell'individuare i punteggi da attribuire nel caso di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non deve confondere i requisiti soggettivi di partecipazione alla gara, con gli elementi oggettivi di valutazione dell’offerta. Detta confusione, infatti, si pone in conflitto con la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, che pongono una chiara e ragionevole distinzione tra i requisiti soggettivi di partecipazione e criteri oggettivi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa Questo è quanto ha affermato il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5197 del 03 ottobre 2012, con la quale ha ritenuto l’impianto argomentativo della sentenza TAR meritevole di…