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Lombardia, del. n. 426 – Funzioni fondamentali e trasferimento personale all’unione


Un sindaco ha chiesto chiarimenti in merito allo svolgimento in forma associata di funzioni fondamentali ai sensi della legge 135/2012, secondo la quale i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono tenuti ad esercitare “obbligatoriamente, in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l)” (art. 27, comma 28).

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 426/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 ottobre, hanno chiarito che lo scopo della norma richiamata è quello di migliorare l’organizzazione degli Enti interessati al fine di fornire servizi più adeguati sia ai cittadini che alle imprese, nell’osservanza dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, spettando agli enti interessati di disegnare, in concreto, la nuova organizzazione delle funzioni adottando un modello che non si riveli elusivo degli obiettivi richiamati

Circa le modalità di trasferimento di personale all’unione, i magistrati hanno rilevato la necessità che il comune provveda a dotare il nuovo ente delle necessarie risorse umane per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, attraverso l’allocazione stabile dei dipendenti nella dotazione organica dello stesso.

Per quanto concerne le modalità di computo, la giurisprudenza contabile ha da tempo valorizzato una considerazione sostanziale della spesa di personale, secondo la quale la disciplina vincolistica in tale materia non può incidere solo per il personale alle dirette dipendenze dell’ente, ma anche per quello che svolge la propria attività al di fuori dello stesso e, comunque, per tutte le forme di esternalizzazione. Ciò significa che l’amministrazione, al fine di rendere correttamente le certificazioni e attestazioni relative al rispetto dei parametri di spesa per il personale previsto dalla vigente normativa, dovrà conteggiare la quota parte di spesa di personale dell’unione che sia riferibile al comune.

A tal fine, dovrà reperire e adottare idonei criteri per determinare la misura della spesa di personale propria dell’unione che sia riferibile pro quota al comune (Corte dei Conti, Sez. Autonomie n. 8/2011).


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