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Appalti e responsabilità solidale: forniti chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate


L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare N. 40/E del 8 ottobre 2012, avente come oggetto Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 – Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore – Chiarimenti“ ha fornito i primi chiarimenti in ordine alle disposizioni contenute nell’articolo 13-ter del Dl n. 83 del 2012 (c.d. “decreto crescita”), che hanno modificato la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi.

La nuova disposizione, infatti, prevede la responsabilità dell’appaltatore e del committente per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’Iva dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto.

La norma esclude tale responsabilità se l’appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore, documentazione che, secondo quanto previsto dalla stessa disposizione, può consistere anche nella asseverazione rilasciata da CAF o da professionisti abilitati. La disposizione prevede, inoltre, che sia l’appaltatore che il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all’esibizione della predetta documentazione.

Ciò premesso, con la circolare in commento, l’Agenzia ha chiarito due problematiche di rilievo:

  1. per quali contratti di appalto/subappalto trova applicazione la norma in esame;
  2. la certificazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute e dell’Iva.

Quanto al primo punto, l’Agenzia ha stabilito che le nuove disposizioni si applicano ai contratti di appalto e subappalto stipulati dopo il 12 agosto 2012 e per quanto riguarda gli adempimenti conseguenti, ha disposto che le relative certificazioni devono essere richieste per i pagamenti effettuati dall’11 ottobre 2012.

Quanto al secondo aspetto, relativo alla documentazione che l’appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare versamento dell’IVA e delle ritenute, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, al fine di superare il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore, l’Agenzia ha precisato che “in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF Imprese e dai professionisti abilitati, – possa essere fornita – una dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 – con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione”.


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