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Contratti: responsabilità precontrattuale della P.A. ed oneri risarcitori conseguenti


In ordine alla quantificazione del danno, nel caso della responsabilità precontrattuale, il risarcimento riguarda il solo interesse negativo, ovvero le spese invano sostenute in prospettiva della conclusione del contratto, e le perdite subite per aver rinunciato ad ulteriori opportunità contrattuali, non essendo invece risarcibile il mancato utile attinente la specifica gara d’appalto revocata.

Questo è quanto ha affermato il Tar Campania, Sezione VIII,  con la sentenza n. 4017 del 3 ottobre 2012, in merito al risarcimento del danno conseguente la revoca dell’aggiudicazione definitiva di un appalto.

Nel caso in  esame, il Consiglio di Stato si era pronunciato sul ricorso presentato da alcuni partecipanti,  evidenziando l’ambiguità e la scarsa chiarezza delle clausole del bando.

In conseguenza della pronuncia, il Comune aveva disposto la revoca dell’aggiudicazione definitiva della gara in favore dell’odierna appellante e degli atti consequenziali tra cui il verbale di aggiudicazione e di consegna dei lavori.

A fronte di questa decisione l’aggiudicataria ha presentato ricorso al Tar per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della lesione della tutela dell’affidamento in buona fede ingenerato dall’aggiudicazione dell’appalto successivamente annullata.

Con tali premesse il Tar ha ritenuto che la consapevole negligenza nella stesura del bando di gara da parte della stazione appaltante e la scarsa chiarezza delle clausole del bando legittima la revoca dell’aggiudicazione, ma non esonera la PA dal risarcimento dei danni eventualmente cagionati.

Secondo un orientamento ormai consolidato, infatti, la responsabilità precontrattuale della PA è configurabile anche in presenza di una revoca legittima, nel caso in cui il comportamento di questa abbia ingenerato, anche per mera colpa, un “ragionevole affidamento”, poi andato deluso, sulla conclusione del contratto (Cons. Stato, Ad. Plen., sent. 6/2005; Cons. Stato, sez. V, sent. 6137/2007; Cons. Stato, sez. V, sent. 4947/2008; Cons. Stato, sez. V, sent. 5245/2009; Cons. Stato, sez. VI, sent. 4196/2011; Tar Campania, Napoli, sez. I, sent. 1794/2006; Tar Lazio, sez. II-quater, sent. 5621/2010; Tar Puglia, Bari, sez. I, sent. 3459/2010; Tar Puglia, Bari, sez. I, sent. 20/2011).

Perché sussista una tale responsabilità per “culpa in contrahendo” a carico della PA, occorre, da un lato, che il comportamento tenuto dall’amministrazione risulti contrastante con le regole di correttezza e di buona fede di cui all’art. 1337 del cod. civ., dall’altro, che lo stesso comportamento abbia ingenerato un danno del quale appunto viene chiesto il ristoro.

Nel caso in esame, la responsabilità precontrattuale ed il danno per culpa in contrahendo conseguenti all’interruzione del procedimento ad evidenza pubblica devono essere ricollegati alla superficialità, scarsa perizia e competenza nella predisposizione della normativa di gara.
Il Tar ha pertanto accolto il ricorso in considerazione del fatto che l’inosservanza dei doveri comportamentali di correttezza e di buona fede ha cagionato l’ingiusto sacrificio dell’affidamento ingenerato nella ricorrente quale aggiudicataria della gara annullata in via giurisdizionale, così integrando una responsabilità di tipo precontrattuale.


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