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Personale: illegittimità costituzionale dei tagli agli stipendi dei dirigenti della p.a.


E’ costituzionalmente illegittimo l’articolo 9, comma 2 del d.l. 78/2010 nella parte in cui ha previsto che a partire dal primo gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 “i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro”.

E’ quanto ha affermato la corte costituzionale con la sentenza n. 223 dell’8 ottobre 2012.

La Consulta ha ritenuto che le disposizioni emanate dal Governo siano contrastanti con gli articoli 3 e 53 della Cost. in quanto “l’introduzione di una imposta speciale, sia pure transitoria ed eccezionale, in relazione soltanto ai redditi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione víola, infatti, il principio della parità di prelievo a parità di presupposto d’imposta economicamente rilevante”, determinando un irragionevole effetto discriminatorio.

Secondo i giudici delle leggi, “da un lato, a parità di reddito lavorativo, il prelievo è ingiustificatamente limitato ai soli dipendenti pubblici. D’altro lato, il legislatore, pur avendo richiesto (con l’art. 2 del d.l. n. 138 del 2011) il contributo di solidarietà (di indubbia natura tributaria) del 3% sui redditi annui superiori a 300.000,00 euro, al fine di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, ha inopinatamente scelto di imporre ai soli dipendenti pubblici, per la medesima finalità, l’ulteriore speciale prelievo tributario oggetto di censura”.

La Corte costituzionale ha pertanto dichiarato l’illegittimità costituzionale della sopra citata norma del d.l. 78/2010 non potendosi considerare la previsione in essa contenuta una mera riduzione delle retribuzioni, ma un’imposta speciale prevista nei confronti dei soli pubblici dipendenti che, in quanto tale “viola il principio della parità di prelievo a parità di presupposto d’imposta”, determinando un irragionevole effetto discriminatorio.

 


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