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Lombardia, deliberazione n. 417 – Assunzioni obbligatorie e mobilità


Una provincia ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere a nuove assunzioni, chiedendo in particolare se le assunzioni tramite procedure di mobilità e quelle obbligatorie siano sottratte al divieto di procedere a nuove assunzioni stabilito per tutte le provincie dall’articolo 6, comma 9, del d.l. 95/2012 (c.d. decreto “spending review”).

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 417/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 ottobre, hanno ritenuto, in sintonia con un’unanime giurisprudenza contabile, che la legislazione in materia di assunzioni di “categorie protette” di lavoratori costituisca ius singulare, prevalendo dunque tale normativa su quelle che hanno posto vincoli e divieti di assunzione. Tale deroga è dovuta al fatto che tale norma tutela diritti costituzionalmente rilevanti.

Secondo i magistrati, ad analoga conclusione deve giungersi per le assunzioni tramite mobilità volontaria, legittimate dall’articolo 1, comma 47 della legge 311/2004, che stabilisce che “In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente».

 


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