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Marche, deliberazione n. 96 – Canone concessioni demanio marittimo


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo, in particolare, sulle condizioni per l’applicazione del canone stagionale per le concessioni demaniali marittime.

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione n. 96/2012 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 ottobre, hanno confermato quanto stabilito nella circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 del 24 maggio 2001 , secondo cui il canone stagionale per le concessioni demaniali marittime è applicabile nel solo caso in cui vengano rimosse, al termine del periodo stagionale, tutte le strutture presenti nell’area oggetto della concessione.

La Corte ha chiarito che il presupposto per l’applicazione del criterio agevolativo per l’utilizzo stagionale della concessione demaniale marittima consiste nella necessità, per il concessionario, di rimuovere ogni struttura realizzata o utilizzata al termine del periodo di fruizione.


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