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Lombardia, deliberazione n. 404 – Assunzioni comuni piccole dimensioni


Un sindaco ha richiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, relativo al contenimento della spesa del personale assunto a tempo determinato o con altre forme flessibili.

L’Ente ha premesso che ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ed è caratterizzato da una notevole attività edilizia e urbanistica, e vista l’enorme mole di attività che grava sull’ufficio tecnico comunale, ai sensi dell’articolo 110 del d.lgs. 267/2000, è stato conferito un incarico di alta professionalità ad un architetto esterno, con attribuzione della responsabilità dell’area tecnica e manutentiva, attualmente scaduto.

Il sindaco ha posto pertanto due quesiti:

 se sia possibile continuare ad avvalersi di forme flessibili di lavoro (interpretando l’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 in modo non strettamente letterale;

 se sia possibile procedere a rimodulare, in aumento, l’orario del dipendente assunto part-time, assicurando comunque il contenimento delle spese di personale.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 404/2012 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 settembre, hanno ricordato che gli enti di minori dimensioni devono attuare il disposto dell’articolo 14 comma 28 del d.l. 78/2010 (di recente ribadito dall’articolo 19 comma 1 del d.l. n. 95/2012), che impone a tali enti di espletare le funzioni fondamentali mediante unioni o convenzioni. Tale modulo organizzativo nel medio periodo può permettere il superamento delle criticità derivanti dalla rigidità della spesa per il personale e relativi limiti.

Per quanto riguarda la possibilità di rimodulare in aumento l’orario di lavoro di un dipendente assunto part-time, la sezione ha sottolineato che l’articolo 3, comma 101, della legge finanziaria 2008 ha stabilito che “per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni”.

 


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