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Lombardia, del. n. 403 – Costituzione fondazione e limiti dl. 95/2012


Un sindaco ha chiesto un parere in ordine alla possibilità di costituire una fondazione per la gestione di alcuni servizi sociali, in particolare, di una R.S.A gestita, fino ad oggi, direttamente dall’ente.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 403/2012 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 settembre, hanno ricordato che il d.l. 95/2012 all’articolo 9, comma 6, ha introdotto il divieto per gli enti locali di “istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell’articolo 118, della Costituzione”.

I magistrati contabili della Lombardia hanno fornito un’interpretazione restrittiva della nuova disposizione, ritenendo che anche la gestione di una casa di riposo di fatto costituisca “svolgimento di una funzione fondamentale” e non erogazione di un servizio pubblico. La Corte ha sostenuto che in base al citato articolo 9, comma 6 del decreto sulla spending review sarebbe vietato all’ente la possibilità di istituire una fondazione per la gestione della casa di riposo.

 


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