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Gare al massimo ribasso: non è legittimo presentare documentazione tecnica da sottoporre a valutazione


Nelle gare indette con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, ai sensi dell’articolo 82 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., il bando non può prevedere la presentazione di documentazione tecnica (in busta separata da quella dell’offerta economica), né tantomeno questa può essere sottoposta alla valutazione dalla commissione di gara.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5050 del 21 settembre 2012, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una società che era stata esclusa dalla gara per l’inadeguatezza della documentazione tecnica in una gara al massimo ribasso.

Il Consiglio di Stato, a seguito del ricorso presentato dalla ricorrente, ha riformato la sentenza del Tar affermando che la valutazione del progetto tecnico è tipica del criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa (ex art. 83 del d.lgs. 163/2006), “che viene utilizzato quando l’ente appaltante ha bisogno di ottenere dal concorrente, non solo un ribasso economico, ma anche soluzioni tecniche ottimali rispetto ad una ipotesi progettuale di espletamento del servizio non sufficientemente dettagliata”.

Diversamente, nelle gare al massimo ribasso la stazione appaltante non può prendere in considerazione, né sottoporre ad analisi come ulteriore elemento di valutazione, la qualità del servizio o dei materiali impiegati tramite documentazione tecnica, ma può valutare solo l’offerta economica.

Nel caso in esame, la società era stata esclusa dalla commissione di gara che aveva assunto come motivazione l’inadeguatezza del progetto tecnico.

I giudici amministrativi, osservando che il progetto tecnico era stato predisposto completamente dalla stessa stazione appaltante e il concorrente si era impegnato a svolgere il servizio secondo le indicazioni dettagliate e immodificabili fornite dall’ente appaltante, hanno ritenuto illegittima la decisione di esclusione disposta dalla commissione, evidenziando il travisamento del tipo di gara secondo il criterio del prezzo più basso.

Nel caso di specie, secondo il Consiglio di Stato, è stato violato il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’articolo 46, comma 1-bis, del Codice de contratti, che devono essere disciplinate chiaramente nel bando di gara.

 


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