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Veneto, deliberazione n. 585 – Indennità di fine mandato del sindaco


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di percepire l’indennità di fine mandato nel caso di avvenuta rinuncia alle indennità di funzione spettanti ai sensi dell’articolo 82 del Tuel.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 585/2012 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 ottobre, hanno confermato quanto già stabilito nella circolare del Ministero dell’Interno 5 giugno 2000 n. 5, secondo cui tale indennità va commisurata al compenso “effettivamente corrisposto”, ferma restando la riduzione proporzionale per periodi inferiori all’anno.

In particolare, la Corte dei conti ha chiarito come l’articolo 82 del Tuel non ha inteso accordare a fine mandato, agli amministratori locali, un’autonoma e particolare indennità, bensì ha previso la corresponsione di una mera integrazione all’indennità di funzione eventualmente percepita. Pertanto, la rinuncia all’indennità di funzione per la carica di sindaco comporta automaticamente la rinuncia all’integrazione della stessa a fine mandato, la quale, del resto, per la sua stessa computazione presuppone la corresponsione di un’indennità di funzione cui essere parametrata


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