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Veneto, deliberazione n. 581– Limiti di spesa dirigenti a termine


Un sindaco ha chiesto chiarimenti in merito alle assunzioni dei dirigenti degli enti locali con contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 1 del Tuel, disciplinate dal comma 6-quater dell’articolo 19 del d.lgs 165/2001, in particolare, chiedendo se siano soggette ai limiti di spesa ex articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, oppure se siano soggette ai normali vincoli assunzionali cui sono tenuti gli enti locali per le assunzioni a tempo indeterminato.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione n. 581/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 ottobre, hanno confermato l’interpretazione già fornita dalla stessa Corte dei conti, secondo cui gli oneri per le assunzioni flessibili di dirigenti ex art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000 non sono compresi nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili (Sezione Autonomie, del. n. 12/2012).

Pertanto, tali contratti a t.d. non devono essere computati nel limite del50% della spesa sostenuta nel 2009 per i contratti di lavoro flessibile, mentre restano sempre soggetti ai limiti di spesa “storica” del personale previsti dall’articolo 76, comma 7 del d.l. n. 112/2008, nella parte in cui ammette la possibilità di effettuare assunzioni nel limite del 40% della spesa per cessazioni dell’anno precedente.

 


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