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Toscana, deliberazione n. 256 – Compensi dirigente con incarico di vice-segretario


Un comune ha posto cinque diversi quesiti alla Corte dei conti, di cui due in materia degli incentivi alla progettazione (ex art. 92, comma 5, d.lgs 163/2006), chiedendo in particolare se sia consentito riconoscere specifici incentivi, ai sensi dell’articolo 92, comma 6, del Codice dei contratti al personale dipendente che fornisce, a vario titolo, supporto alla redazione di un atto di pianificazione, nel caso in cui la redazione dello stesso sia affidata ad un professionista esterno. Gli altri tre quesiti attengono alla materia dei compensi da corrispondere al dirigente con incarico di vicesegretario.

Per quanto riguarda i primi tre quesiti, i magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione n. 256/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 ottobre, hanno chiarito che l’articolo 92, comma 6, del Codice dei contratti, in quanto norma speciale e derogatoria del principio di onnicomprensività della retribuzione (ex art. 24, comma 3, per la dirigenza; art. 45, per il personale non dirigente del d.lgs. 165/2001), non consente comunque di riconoscere specifici incentivi al personale che fornisce supporto mediante attività meramente sussidiarie alla redazione di un atto di pianificazione, qualora quest’ultima venga affidata dall’ente ad un professionista esterno, condividendo quanto già affermato da altra Sezione regionale della Corte dei conti (Lombardia deliberazione n. 259/2012). I magistrati contabili della Lombardia, infatti, hanno chiarito che “Tale disposizione, infatti, abilita (nella misura autoritativamente fissata dalla legge) a riconoscere uno speciale compenso, al di là del trattamento economico ordinariamente spettante, solo in presenza dei due seguenti elementi di fattispecie: a) sul piano dell’oggetto, che la prestazione consista nella diretta “redazione di un atto di pianificazione”, non in attività variamente sussidiarie che rientrano nei doveri d’ufficio dei dipendenti, … (…); b) implicitamente, che la redazione dello stesso non sia stata esternalizzata ad un professionista esterno ai sensi dell’art. 90, comma 6”.

Per quanto riguarda gli altri quesiti, la Corte dei conti della Toscana ha precisato che l’ammontare massimo (ed invalicabile) percepibile da un dirigente con incarico di vice-segretario, quale compenso, è un terzo dello stipendio del segretario comunale e provinciale roganti, ex art. 41, comma 4, della legge n. 312/1980, fermo restando che la tale frazione stipendiale deve essere individuata “In relazione al periodo di effettiva sostituzione e non con riferimento allo stipendio teorico annuale del vice segretario” (art. 11, comma 3, del Ccnl. 9 maggio 2006).

 


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