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Piemonte, deliberazione n. 291 – Mantenimento società in house


Un ente ha formulato alla sezione una richiesta di parere in merito al mantenimento della partecipazione nella società in house che gestisce i parcheggi a pagamento, le lampade votive, l’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni, la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, la segnaletica e pubblicità commerciale.

L’ente, con meno di 30.000 abitanti, ha premesso di aver sempre rispettato il patto di stabilità e che non è mai stato obbligato a ripianare le perdite della partecipata che ha sempre avuto il bilancio in utile e non ha mai subito perdite di bilancio nè riduzioni di capitale ad esse conseguenti.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione n. 291/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 ottobre, hanno chiarito che l’articolo 14, comma 32, del d.l. 78/2010, ha introdotto ulteriori limiti alle partecipazioni societarie dei comuni legati alle dimensioni dell’ente. In proposito, i giudici contabili piemontesi hanno chiarito che la disciplina vigente deve essere necessariamente integrata con le disposizioni contenute nell’articolo 4 del d.l. 95/2012.

I magistrati hanno chiarito che il comune dovrà accertare se la società, totalmente partecipata, è vincolata dalla nuova previsione normativa, avendo conseguito nel 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90% dell’intero fatturato. Se tale accertamento dovesse risultare negativo, l’amministrazione comunale, dopo aver verificato la presenza dei requisiti di virtuosità richiesti dall’articolo 14, comma 32 del citato decreto, potrà deliberare il mantenimento della partecipazione nella suddetta società.

 


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