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La Giunta Comunale non ha competenza in materia di servizi pubblici locali


La scelta del luogo dove ubicare la sede della nuova farmacia comunale rientra nell’ambito della materia dei servizi pubblici locali e pertanto non è di competenza della Giunta comunale. Tali decisioni spettano al Consiglio Comunale.

E’ questo il principio stabilito dalla sentenza n. 379/2012 emanata dalla prima sezione del Tar Basilicata con la quale ha accolto il ricorso presentato da una titolare di una farmacia che aveva lamentato il vizio di incompetenza di una delibera di Giunta con la quale era stata istituita una nuova sede della farmacia comunale.

Il Tribunale amministrativo ha chiarito che il servizio farmaceutico si configura come un servizio pubblico e, pertanto, la decisioni sull’ubicazione delle sedi farmaceutiche rientrano nell’ambito della materia dell’organizzazione dei pubblici servi locali e quindi le relative decisioni spettano al consiglio Comunale ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera e), del d.lgs. 267/2000, anche perché si tratta di scelte fondamentali attinenti alla vita sociale e civile di una comunità locale.

Il Tar ha dunque accolto il ricorso di una titolare di una farmacia per vizio di incompetenza della delibera di Giunta che aveva stabilito la sede di una nuova farmacia comunale.

 


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