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Spending review: il taglio alle spese non consente di avere prestazioni lavorative gratis


Una p.a. non può obbligare un proprio dipendente a rinunciare al compenso per attività lavorative ulteriori rispetto a quelle di sua competenza.

E’ questo il principio affermato dal Tar Puglia, sez. Lecce nella sentenza n. 1123/2012, con la quale ha accolto il ricorso di un ricercatore universitario a cui il proprio Ateno non aveva riconosciuto il compenso per le supplenze svolte in sostituzione di un collega assente.

I Giudici hanno stabilito che al professore supplente doveva essere riconosciuta una somma pari al 50% dello stipendio lordo che spetta al professore associato.

Il Tribunale amministrativo ha ritenuto illegittima la decisione dell’Ateneo di non pagare le supplenze, poiché, anche se il bando interno disponeva che gli incarichi affidati potevano subire una decurtazione perché “le supplenze sono retribuite esclusivamente con oneri  a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del bilancio universitario”, ciò non doveva escludere del tutto il compenso per gli incarichi di sostituzione e la rinuncia preventiva al compenso da parte del lavoratore non è ammissibile.

Il Tar, pertanto, ha dichiarato illegittima la decisione dell’Ateneo di non corrispondere al ricercatore il compenso per le ore di lezione svolte in qualità di supplente.


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