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Il verbale dell’agente di polizia è contestabile solo con querela di falso


La sanzione amministrativa, inflitta ad un automobilista passato col semaforo rosso, rimane valida poiché la percezione del fatto da parte del verbalizzante può essere contestato soltanto con la querela di falso.

Questo il principio ribadito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 15480 del 14 settembre 2012, con cui ha respinto il ricorso presentato da un automobilista avverso il verbale di accertamento di un’infrazione al codice della strada.

I Giudici hanno ritenuto legittima la sanzione, richiamando anche una precedente sentenza (n. 13755/2009) nella quale era stato affermato che la percezione del fatto da parte di chi verbalizza l’accaduto non permette prova contraria se non la querela di falso.

Inoltre, nella richiamata sentenza era stato precisato che “nel giudizio di opposizione a ordinanza di ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata”, oltre al fatto che è riservata alla querela di falso “la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione del verbale”.

Pertanto, secondo la Cassazione, il giudice di merito è legittimato a non ammettere la prova testimoniale diretta per contestare un fatto che è stato accertato con fede pubblica privilegiata.

La Corte di cassazione ha così rigettato il ricorso avverso la sanzione amministrativa inflitta ad un automobilista passato col semaforo rosso.


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