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Lo scorrimento in graduatoria prevale sulla mobilità volontaria in caso di nuove assunzioni


In presenza di una graduatoria di concorso valida ed efficace, non è legittima la decisione di assumere personale avviando, ex novo, procedura di mobilità volontaria ex articolo 30, d.lgs. 165/2001 in quanto la prevalenza della mobilità esterna è prevista dal Legislatore solo rispetto a nuove procedure concorsuali.

E’ quanto ha affermato il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 4329/2012, con la quale ha accolto il ricorso presentato da alcuni soggetti utilmente collocati in una graduatoria in corso di validità.

Nel caso di specie, un comune aveva avviato una procedura di mobilità ex articolo 30, d.lgs. 165/2001, per la formazione di una graduatoria per eventuale copertura di posti di istruttore di vigilanza cat. C, profilo per il quale era ancora vigente una precedente graduatoria concorsuale.

La determinazione di indizione di tale procedura era stata impugnata dinanzi al Tar da parte di alcuni dei soggetti collocati tra gli idonei in graduatoria, i quali ritenevano lesa la loro posizione giuridica di pieno diritto o di interesse legittimo ad essere assunti sui posti oggetto del bando di mobilità.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto infondate le censure dei ricorrenti, considerato che il comma 2-bis dell’articolo 30 del d.lgs. 165/2001 impone alle pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali di avviare le procedure di mobilità prima di procedere all’espletamento delle procedure concorsuali e che tale disposizione vale anche con riferimento all’utilizzazione delle graduatorie ancora valide ed efficaci.

Avverso la sentenza di primo grado, i ricorrenti hanno presentato appello al Consiglio di Stato.

Secondo il Collegio, l’interpretazione “estensiva” dell’articolo 30 citato, operata dal Tar (nel ritenere la prevalenza della mobilità sullo scorrimento delle graduatorie) non trova giustificazione né nella lettera della norma, né nella ratio ad essa sottesa, volta al contenimento della spesa pubblica ed alla razionalizzazione delle risorse umane ed economiche, considerato che la procedura di mobilità instaurata prevedeva dei veri e propri adempimenti paraconcorsuali (costituzione commissione, esame dei curricula e domande di partecipazione, etc.)

Conformandosi all’orientamento del Tar, si rischierebbe una duplicazione di applicazione dell’istituto della mobilità, atteso che l’obbligo di legge, ovvero la preferenza per la mobilità dovrebbe applicarsi anche successivamente, per lo meno in luogo dell’utilizzo della graduatoria, il che non appare conforme alla legge che ha introdotto l’obbligo della mobilità esterna.

Il Consiglio di stato, confermando l’orientamento consolidato, ha accolto il ricorso, affermando la sostanziale inversione del rapporto tra la scelta di assumere tramite mobilità volontaria e la decisione di scorrimento della graduatoria, la quale costituisce “modalità di reclutamento prioritaria”.

 


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