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Toscana, deliberazione n. 250 – Indennità amministratori


Un comune ha posto tre quesiti in ordine all’indennità di funzione e di gettoni di presenza degli amministratori dell’ente locale, chiedendo chiarimenti in particolare in merito a se il nuovo consiglio comunale, recentemente insediatosi, debba procedere alla determinazione della misura del gettone di presenza e se detta misura debba essere determinata tenendo conto di quella edittale di cui al d.m. 119/2000, sommando, se ne ricorressero i presupposti, le maggiorazioni di cui al decreto stesso e provvedendo alla decurtazione del 10%. Inoltre, l’ente (comune capoluogo di provincia) ha chiesto se l’indennità del Presidente del consiglio debba essere parametrata a quella del sindaco del comune in virtù del combinato delle norme di cui all’articolo 5, comma 3, (che stabilisce che l’indennità del Presidente del consiglio comunale sia rapportata a quella degli assessori) e 3, comma 6, del citato d.m. 119/2000 (che rapporta l’indennità degli assessori a quella dei sindaci) o debba essere quantificata facendo esclusivo riferimento alla tabella A dello stesso decreto per un assessore appartenente alla classe demografica del comune. Infine, il comune ha chiesto quale sia l’importo da prendere a riferimento per il calcolo dell’ammontare massimo mensile percepibile da un consigliere comunale di comune capoluogo di provincia con abitanti compresi tra 50.001 e 100.000, rimanendo il dubbio se debba essere presa in considerazione l’indennità effettivamente percepita dal sindaco, con le eventuali maggiorazioni o se debba farsi riferimento al calcolo dell’1/4 dell’indennità (ridotta del 10%) prevista per il sindaco legata al dato demografico del comune.

Per quanto riguarda il primo quesito, i magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione n. 250/2012 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 settembre, hanno chiarito che l’importo delle indennità da applicare agli amministratori è quello “rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006 e cioè nella misura del 10% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005] e quindi senza la possibilità di applicare attualmente le maggiorazioni del 2% e del 3% di cui al DM 119/2000”.

Per quanto riguarda la determinazione dell’indennità del Presidente del consiglio comunale, la Corte ha chiarito che questa deve avvenire in proporzione alla determinazione delle indennità di altri soggetti amministratori locali, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 5, comma 3 del d.m. 119/2000, che prevede che “ai presidenti dei consigli di comuni superiori a 15.000 abitanti è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori di comuni della stessa classe demografica”.

Per quanto riguarda l’ammontare massimo mensile percepibile da un consigliere comunale di un comune capoluogo di provincia con abitanti compresi tra 50.001 e 100.000, i magistrati contabili hanno precisato che può ritenersi applicabile il calcolo legato al solo dato demografico del comune di appartenenza e non quello legato all’indennità effettivamente percepita dal sindaco.

 


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