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Marche, deliberazione n. 61 –Vincoli di spesa fondo incentivante


Un comune ha richiesto un parere in materia di contrattazione integrativa e corretta interpretazione del vincolo previsto dall’articolo 9 comma 2-bis del d.l. 78/2010.

L’ente ha premesso di aver calcolato il fondo per l’anno 2011 conteggiando in aumento la ria dei cessati e di aver ridotto proporzionalmente lo stesso al valore 2010. Inoltre, avendo avuto una diminuzione dei dipendenti in servizio, rispetto al 31/12/2010 ha ridotto la parte stabile.

L’ente ha chiesto ai magistrati contabili chiarimenti in ordine alla possibilità di non decurtare il fondo parte stabile (determinatasi in base alla diminuzione del personale in servizio) utilizzando la ria dei cessati, precedentemente portata in diminuzione ovvero di poter mantenere il limite del fondo 2010 inserendo alcuni progetti incentivanti ex art. 15, comma 5, ccnl. 1 aprile 1999.

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 61/2012 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 settembre, ha ricordato che l’articolo 9 comma 2-bis d.l. 78/2010, è una norma di stretta interpretazione e, pertanto, “non appaiano ammissibili ricostruzioni esegetiche, di fatto, suscettive di frustrare e/o eludere la ratio informatrice della disposizione richiamata”.

In ordine ai criteri applicativi della disciplina di cui al citato articolo 15 comma 5, i magistrati contabili hanno ribadito che tale disposizione postula, quale presupposto indefettibile, un concreto e tangibile innalzamento qualitativo e quantitativo dei servizi da “quantificarsi con criteri trasparenti (cioè esplicitati nella relazione tecnico-finanziaria) e ragionevoli (cioè basati su un percorso logico e sufficientemente argomentato)” e che le risorse devono essere “rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver accertato i risultati” e devono “essere previste nel bilancio annuale e nel PEG”.


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