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Procedimenti disciplinari: il dirigente deve astenersi solo in caso di inimicizia per motivi personali


In caso di apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente, il dirigente responsabile del procedimento deve astenersi solo quando l’inimicizia sia determinata da motivi di interesse personale, estranei all’esercizio della funzione e non anche per ragioni attinenti al servizio. Non può costituire elemento sintomatico di una situazione di grave inimicizia il fatto che il dipendente coinvolto nel procedimento disciplinare abbia presentato nei confronti dell’apicale denuncia per mobbing.

Non commette, quindi, abuso d’ufficio il dirigente pubblico che contesta un’infrazione disciplinare al collaboratore che lo aveva precedentemente denunciato per mobbing.

Questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, sez. VI penale, nella sentenza n. 34280 depositata il 7 settembre 2012, con la quale ha accolto in parte il ricorso presentato da un dirigente scolastico avverso la sentenza di condanna disposta dalla Corte d’Appello.

I giudici di legittimità hanno ricordato che il dirigente scolastico contribuisce con i propri atti autoritativi e certificativi alla formazione della volontà della p.a. di appartenenza e, nell’ambito dei poteri autoritativi attribuitigli, rientra certamente quello disciplinare. Per questo, il reato di abuso d’ufficio nei procedimenti disciplinari si realizza quando l’inimicizia sia determinata da motivi di interesse personale, estranei all’esercizio della funzione e il dirigente coinvolto non si astenga.

Ove l’inimicizia sia dovuta a ragioni attinenti al servizio, non può dirsi esistente l’obbligo di astensione.

 


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