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L’inaffidabilità caratteriale legittima il mancato superamento del periodo di prova


La motivazione di inaffidabilità caratteriale del dipendente legittima il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova.

E’ quanto ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza in commento, con la quale ha respinto il ricorso presentato da un lavoratore avverso il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro per esito negativo del periodo di prova.

Nel caso di specie, un Comune aveva assunto un lavoratore con contratto a tempo indeterminato con subordinazione dell’efficacia al positivo superamento del periodo di prova.

L’Amministrazione aveva successivamente emanato un provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento di tale periodo.

L’interessato aveva impugnato tale atto di fronte al Tar che aveva respinto il ricorso, dichiarando l’atto del datore pubblico adeguatamente motivato.

Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto appello al Consiglio di Stato, lamentando la carenza di motivazione del provvedimento circa l’esito negativo del periodo di prova.

Secondo il collegio, la professionalità del dipendente in prova deve essere valutata non solo prendendo in esame la qualità e la quantità del lavoro svolto e le capacità manuali e/o intellettuali dello stesso, ma anche valutando le sue qualità attitudinali, comportamentali e l’affidabilità dimostrata dal punto di vista caratteriale, tanto nei rapporti con gli altri dipendenti, che con i terzi.

Pertanto, il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro per esito negativo del periodo di prova può essere considerato adeguatamente motivato qualora, pur dichiarando sufficienti le capacità operative del lavoratore, ne evidenzi complessivamente l’inaffidabilità dal punto di vista caratteriale e, quindi, l’inidoneità attitudinale a ricoprire il ruolo per cui è stato assunto.

Il Consiglio di stato ha infatti ribadito che “ in sede di giudizio di superamento del periodo o meno del periodo di prova, l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità, la quale può esprimersi nella valutazione complessiva dell’attività del dipendente ai fini della prosecuzione del rapporto d’impiego, senza che sia necessaria una ampia e specifica motivazione, anche in caso di giudizio negativo” (Sez. VI, sent. 17.08.99, n. 1064; sent. 7.03.84, n. 128)

I giudici hanno chiarito che il provvedimento di risoluzione del rapporto per esito negativo del periodo di prova è legittimo anche laddove “la stessa Amministrazione nel motivare la risoluzione del rapporto, esprima le proprie ragioni in forme anche non compiutamente descrittive dei singoli episodi ovvero delle singole occasioni nelle quali il dipendente non ha dato buona prova della sua concreta ed effettiva idoneità al servizio”.

Il Consiglio di stato, pertanto, ha respinto il ricorso del lavoratore, ritenendo adeguatamente motivato l’atto di risoluzione del rapporto di lavoro per inaffidabilità caratteriale.

 


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