Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Piemonte, deliberazione n. 292 – Congedi ex lege 104/1992 e corretta quantificazione dell’indennità del titolare di P.O.


Un comune ha chiesto un parere in merito alla corretta determinazione dell’indennità prevista dall’art. 42, comma 5-ter del d.lgs. 151/2001, nell’ipotesi di fruizione del congedo per assistenza a familiare portatore di handicap ai sensi della legge 104/1992. In particolare, l’Ente ha chiesto se nella determinazione dell’indennità, corrisposta al dipendente per il periodo febbraio 2011 – maggio 2012, sia stata legittimamente conteggiata la retribuzione di P.O., quale componente fissa e continuativa del trattamento retributivo in godimento.

I magistrati contabili del Piemonte, nella deliberazione n. 292/2012 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 settembre, hanno precisato che possono essere oggetto della funzione consultiva soltanto le richieste di parere volte ad ottenere un esame della questione da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Conseguentemente, devono ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un’ingerenza della Corte nella concreta attività dell’Ente. Infine, sempre con riferimento al profilo dell’ammissibilità oggettiva delle richieste di parere, è stato evidenziato che il quesito non può riferirsi ad atti già adottati o a comportamenti già espletati e che la funzione consultiva non può riguardare quesiti che implicano interpretazione di norme o valutazione di condotte suscettibili di essere sottoposte all’esame dell’autorità giudiziaria, ordinaria, contabile od amministrativa. Nel caso in esame, la richiesta, che concerne l’esatta determinazione di un’indennità già corrisposta ad un dipendente, è inammissibile perché non rientra nella nozione di contabilità pubblica e perché, essendo relativa ad atti gestionali specifici già adottati, implicherebbe la valutazione di comportamenti potenzialmente suscettibili di essere sottoposti all’esame di altri giudici.

 


Richiedi informazioni