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Piemonte, deliberazione n. 289 – Modifica al comma 562 delle legge 296/2006 e rispetto del limite di spesa 2008 per enti di minori dimensioni


Un sindaco ha richiesto un parere relativamente alla disciplina della spesa di personale e alle possibilità di assunzione per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, a seguito delle modifiche apportate all’articolo 1, comma 562 della legge 296/2006, dall’articolo 4-ter del d.l. 16/2012, convertito dalla legge 44/2012, e del cambio dell’anno di riferimento, dal 2008 al 2004, a far data dal 29 aprile 2012. L’ente ha precisato che, prima dell’entrata in vigore della legge 44/2012, rispettava “il tetto relativo alla spesa del personale riferito all’anno con un’incidenza della spesa del personale nel rendiconto 2011 del 33,31%“.  Visto lo spostamento al 2008, come anno di riferimento, il sindaco ha chiesto in particolare “quali azioni correttive deve intraprendere l’ente, avendo già approvato, prima della novella legislativa, il piano triennale del fabbisogno del personale, nonché le conseguenze in caso di non immediato rientro nel tetto di spesa del personale per l’anno 2008”.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione n. 289/2012 pubblicata l’11 settembre sul sito della sezione regionale di controllo, hanno chiarito che  il mancato rispetto del limite di spesa non prevede l’applicazione di alcuna specifica sanzione a carico dell’ente ma, dato che costituisce violazione di una disposizione imperativa di finanza pubblica, potrebbe comportare l’insorgenza di responsabilità amministrativa in capo agli Amministratori o dirigenti che hanno concorso alla violazione della disposizione adottando atti dopo la modifica del comma 562 dell’articolo 1 della Legge finanziaria per il 2007, operata dal comma 11, dell’articolo 4-ter del d.l. n. 16, convertito dalla legge 44/2012.


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