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Piemonte, deliberazione n. 288 – Modifica al comma 562 delle legge 296/2006 e rispetto del limite di spesa 2008 per enti di minori dimensioni


Un Sindaco ha richiesto un parere relativamente alla disciplina della spesa di personale e alle possibilità di assunzione per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, a seguito delle modifiche apportate all’articolo 1, comma 562 della legge 296/2006, dall’articolo 4-ter del d.l. 16/2012, convertito dalla legge 44/2012, e del cambio dell’anno di riferimento, dal 2008 al 2004, a far data dal 29 aprile 2012. L’ente ha precisato che nel 2011 ha rispettato il limite della spesa di personale del 2004 e che l’incidenza della spesa di personale su quella di parte corrente è stata inferiore al 50%. Inoltre, ha chiarito che a fine 2011, il comune ha assunto un dipendente con contratto a tempo determinato per sei mesi, prorogato per altri sei, per garantire la funzionalità di un servizio essenziale, in sostituzione di un dipendente a tempo indeterminato cessato a dicembre 2010. Con la modifica introdotta dalla legge n. 44/2012 al comma 562, il comune ha verificato che la spesa di personale 2012 è superiore al 2008, mentre rispettava il limite del 2004.

Il comune ha in particolare chiesto:

• se l’ammontare delle spese di personale da considerare per l’anno 2008 deve essere dato dall’insieme delle spese sostenute nel 2008, senza considerare gli importi riferiti ai rinnovi contrattuali 2004 – 2008, ovvero tenendo conto dei rinnovi contrattuali;

• quali siano le sanzioni collegate ad un’eventuale sforamento del tetto di spesa 2008, facendo presente che le scelte adottate dall’amministrazione prima del 29 aprile 2012 rispettavano il limite del 2004;

• se sia possibile bandire un concorso per l’assunzione di un dipendente a tempo indeterminato in sostituzione dell’unità cessata nel 2010, oppure se già a partire dal 2012, il Comune, non ancora assoggettato al Patto di stabilità, dovrà applicare il limite al turn over del 40% delle cessazioni dell’anno precedente (2011), anno nel quale non l’ente non ha avuto cessazioni;

• se, considerato che dal 2013 l’Ente sarà assoggettato alla disciplina del patto di stabilità, in relazione alla spesa di personale dovrà osservare il limite riferito alla spesa sostenuta nel 2008 ovvero dovrà riferirsi, così come per tutti gli altri enti assoggettati al patto di stabilità, alle spese dell’anno immediatamente precedente opportunamente ridotte.

In relazione ai singoli quesiti posti, la Corte dei conti del Piemonte, con la deliberazione n. 288/2012 pubblicata l’11 settembre sul sito della sezione regionale di controllo, ha chiarito che:

• il comma 11 dell’articolo 4-ter del d.l. 16/2012, convertito dalla legge n. 44/2012, si è limitato a cambiare l’anno di riferimento (2008) per il calcolo della spesa del personale, senza mutare altri elementi , quindi, per individuare sia le spese comprese, che quelle escluse valgono le stesse regole e le indicazioni sinora ordinariamente applicate dagli Enti locali;

• la mancata osservanza del limite di spesa non prevede l’applicazione di alcuna specifica sanzione a carico dell’Ente locale ma, costituendo violazione di una disposizione imperativa di finanza pubblica, potrebbe comportare l’insorgenza di responsabilità amministrativa in capo agli Amministratori o dirigenti che hanno concorso alla violazione della disposizione;

• in merito alla possibilità di procedere a nuove assunzioni nel corso del 2012, i magistrati contabili del Piemonte hanno ricordato quanto precisato dalle Sezioni riunite che hanno ritenuto che “per i comuni di minori dimensioni non soggetti alle regole del patto di stabilità interno, i vincoli alle assunzioni di personale applicabili nel triennio 2011 – 2013 sono quelli contenuti nell’articolo 1, comma 562 della legge finanziaria per il 2007, nel testo fatto salvo dall’articolo 14, comma 10, del DL n. 78 del 2010. Il comma 9 del citato articolo 14 trova applicazione nei confronti degli enti locali sopraindicati limitatamente alla prima parte in cui pone un divieto assoluto di assunzioni – da intendere come riferito a tutti i comuni soggetti o meno al patto di stabilità interno – nei quali il rapporto fra la spesa di personale e quella corrente sia pari o superiore alla percentuale indicata” (Corte dei conti, sez. riun. contr. 25 gennaio 2011, n. 3 e 4)”.

L’ente, pertanto potrà procedere a nuove assunzioni in sostituzione di personale cessato negli anni precedenti (anche nel 2010), sempre che lo stesso rispetti il limite di spesa riferito all’esercizio 2008.

La Corte ha comunque precisato che i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti dal 2013 dovranno osservare la disciplina relativa al patto di stabilità interno e, pertanto, saranno assoggettati anche ai limiti di spesa e ai vincoli per le assunzioni dettati per gli enti sottoposti al patto (commi 557 e ss., art. 1, legge n. 296/2006).

 


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